La sinfonia è il mio elemento L.V. Beethoven
LO STATUTO
ART. 1 - Denominazione e sede
È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore l'Associazione di Promozione Sociale (APS) denominata "Coro Misto Polifonico Trichiana" fra dilettanti e appassionati del canto.
Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L'associazione ha sede legale a Trichiana, piazza Toni Merlin n° 38, nel Comune di Borgo Valbelluna.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Statuto
L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - Efficacia dello statuto
Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della associazione stessa.

ART. 4 - Interpretazione dello statuto
Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - Finalità e attività
L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, dei loro famigliari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono: 1. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (punto f art. 5 del D.lgs. 117/2017); 2. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (punto i art. 5 del D.lgs. 117/2017), mediante la realizzazione delle seguenti azioni:
a) pratica del canto corale, compresa l'attività didattica al fine di perfezionare l'esecuzione interpretativa;
b) partecipazione a manifestazioni che favoriscano l'incremento e l'elevazione della nobilissima arte del canto e la formazione di vincoli di amicizia e concordia con altre realtà corali e con quanti si occupano di musica e di cultura;
c) favorire la ricerca e il recupero di composizioni corali legate alle tradizioni locali.
L'associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 - Ammissione
Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Ci sono 2 categorie di soci:
ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,
sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 7 - Diritti e doveri dei soci
I soci dell'associazione hanno il diritto di:
. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
. votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
e il dovere di:
. rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
. svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
. versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 - Qualità di volontario
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 9 - Recesso ed esclusione del socio
Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 - Organi sociali
Gli organi dell'associazione sono:
. Assemblea dei soci,
. Consiglio direttivo,
. Presidente

ART. 11 - Assemblea
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, sms, whatsapp divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.
L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - Compiti dell'Assemblea
L'assemblea:
. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
. approva il bilancio di esercizio;
. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
. delibera sull'esclusione degli associati;
. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - Validità Assemblee
L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.
Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.
L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.

ART. 14 - Verbalizzazione
Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 - Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da numero cinque membri eletti dall'assemblea tra i propri associati.
Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 5 mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi dei consiglieri si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. È ammessa la possibilità che uno o più consiglieri siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 16 - Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Il presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio direttivo.
Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - Risorse economiche
Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
. quote associative;
. contributi pubblici e privati;
. donazioni e lasciti testamentari;
. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 19 - Bilancio
I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 20 - Bilancio sociale
È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21 - Personale retribuito
L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 22 - Assicurazione dei volontari
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio
L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 - Disposizioni finali
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.